La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego)
, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell'art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; degli artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito con modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevate dalla Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 GENNAIO 2004.