Illustre Presidente,
mentre Le invio a nome delle 106 associazioni nazionali di pensionati civili e militari aderenti alla Consulta dei Pensionati e mio personale i più sinceri auguri di buon lavoro e le congratulazioni per l’alta carica meritoriamente conseguita, La prego di porgere la Sua attenzione alla triste situazione dei pensionati pubblici che da anni, invece di gratificazioni, ricevono bastonate da una classe dirigente ingiusta e incapace e, purtroppo, hanno visto la tutela che offriva loro la giustizia pensionistica perdere poco a poco la sua importanza e la sua forza e restringersi notevolmente gli spazi di questa tutela giuridica che una volta era disponibile ed aperta.
Sono molte le ingiustizie che si sono accumulate negli ultimi anni mi permetterò di citarLe le più gravi che dovrebbero essere rimosse inviando i relativi casi alle Sezioni Riunite, cosa che oggi Ella può motu proprio fare in base all’art. 42 della L. 68/09.
-
- La necessità di applicazione ai redditi previdenziali della prescrizione estintiva decennale, così come disposto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 10955/2002 in conformità alla giurisprudenza costituzionale ed anche di quella dell’A.G.O. e del Consiglio di Stato.
La C.S. sul punto ha così deciso:
“Come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio 1989, n. 283, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei “liquidi”, liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall’art. 1282 c.c., ma quale effetto del comportamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell’avente diritto delle relative somme, come fatto dal disposto dell’art. 129 R.D.L. n. 1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell’Istituto le rate di pensione “non riscosse” (cfr. Cass. 21 maggio 1990 n. 6245; 22 marzo 1991 n. 3094; 14 dicembre 1991, n. 13485; 17 marzo 1994 n. 2562; 1 aprile 1994 n. 3188; 22 maggio 1997, n. 7882).
Come vede, Eccellenza, questo problema è serio ed è ingiusta ed inammissibile la discriminazione a danno dei pensionati pubblici rappresentata dal fatto che la Corte dei Conti, sovvertendo le sentenze di autorevoli magistrati ha ormai adottato per tutti i giudizi il criterio della prescrizione estintiva quinquennale, a richiesta della P.A..
2) Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno risolto in parte due temi fondamentali: a) quello dei “recuperi” fatti dopo molti anni contro i pensionati (sentenza n. 7/2007/QM); b) quello delle consulenze in materia pensionistica che possono essere affidate anche a sanitari e collegi di sanitari privati. (Sentenza n. 10/2007/QM e n. 8/2008/QM), ma purtroppo non vengono applicate da tutti i giudici, anzi la maggioranza le disattende e preferisce affidare delicatissime indagini ai Collegi Medico Legali del tutto inaffidabili perché propinqui alla P.A. o addirittura dipendenti da essa.
3) Altra questione sulla quale c’è da anni una notevole discrepanza tra le sentenze di I° grado, tutte positive, e le sentenze d’appello che negano il diritto. Trattasi della famosa questione del 18% ex L. 177/76 sulla indennità ausiliaria dei militari.
L’art. 46, terzo comma, della legge 10 maggio 1983, n.° 212, che a sua volta si riporta all’ art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n.° 19 così recita: “ Il fatto che il legislatore, nel disciplinare la riliquidazione del trattamento pensionistico al termine del periodo di ausiliaria, abbia assimilato agli aumenti biennali ( sulla cui maggiorabilità non possono sussistere dubbi ) l’ indennità di ausiliaria lascia trasparire chiaramente la sua intenzione di far confluire entrambi in quella “ base pensionabile “ sulla quale deve applicarsi l’ aliquota di maggiorazione del 18% di cui all’ art. 16 della legge n.° 177/76.
Alla luce del quadro normativo sopra riportato nonché delle anzidette osservazioni si dovrebbe affermare il diritto di coloro che sono stati collocati nella posizione di ausiliaria all’ inclusione – in sede di riliquidazione della pensione all’ atto del collocamento nella riserva - dell’ ultima indennità di ausiliaria percepita tra le voci su cui viene applicata la maggiorazione del 18% di cui all’ art. 16 della legge 29 aprile 1976, n.° 177 ”.
La legge n.° 113 del 10/04/1954 e successive modificazioni (10 maggio 1983 n. 212 (che si riporta all’art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 56 n. 19), prevede che : “ Il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo”;
“Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all’ atto della cessazione dal servizio ( acconto ), maggiorato sia degli aumenti biennali relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computati in precedenti liquidazioni, sia dell’ indennità di ausiliaria di cui all’ art. 67 della citata legge ”.
Dal riportato dettato normativo discende sul piano logico sistematico la conseguenza che l’ utilizzo del termine “ maggiorati “ non può assumere un diverso significato a seconda che si tratti di aumenti biennali piuttosto che dell’ indennità di ausiliaria così da indurre a collocare i primi e non anche la seconda nell’ ambito degli elementi costitutivi della base pensionabile.
Una corretta interpretazione della normativa sopracitata non potrebbe perciò che condurre all’ inclusione dell’ indennità di ausiliaria nella base pensionabile, proprio in virtù del suo carattere stipendiale voluto dalla legge.
La indennità di ausiliaria è componente del trattamento di quiescenza, sia nella fase della sua costituzione, sia in quella del suo eventuale incremento per la conseguente trasposizione nel trattamento definitivo di pensione, da riliquidarsi all'atto della cessazione dall'ausiliaria (le caratteristiche della temporaneità e della assoggettabilità a ritenuta in conto entrate Tesoro, non la trasformano certo in un trattamento di servizio attivo e neanche valgono a far configurare la posizione di ausiliaria come tertium genus, poiché tale posizione è positivamente collocata dal legislatore tra quelle del congedo e, quindi, di quiescenza: Titolo IV della legge n.113/1954, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ”.
Nè può essere trascurato, inoltre, che l’indennità di ausiliaria è stata assoggettata alla ritenuta in conto “ Entrata Tesoro ” proprio nella sua intera misura e non già nel limite di una sua pretesa pensionabilità dell’ 80% ed in tal senso si opera del resto per le indennità effettivamente pensionabili da computare, salvo diversa disposizione di legge, con l’ accennata maggiorazione del 18%, dovendosi considerare al riguardo che la medesima ritenuta previdenziale è stata portata dall’ 80% al 100%, proprio per giustificare, sulla base del principio contributivo, l’accennato incremento del 18%.
Purtroppo, però le sentenze d’appello che ho avuto modo di consultare non esaminano le normative di cui sopra, con il conseguente annullamento di sentenze che hanno ritenuto ritenuti meritevoli di accoglimento in I° grado i ricorsi dei militari.
Ora, a mio sommesso avviso, il dato legislativo è chiaro e non può essere facilmente superato in via “interpretativa” perché si perverrebbe ad una “interpretatio contra legem” sicuramente di grave nocumento per i pensionati. Così come è chiaro l’assoggettamento al 100% alla ritenuta in conto “entrata in conto tesoro”.
____________
4) V’è poi il delicato problema della I.I.S. sulle pensioni di reversibilità (art. 1 c. 774, 775, 776 della L. 296/06).
C’è stato un ordine di scuderia per togliere ai pensionati ante ‘95 (si tratta ormai di poche centinaia di casi residui) quello che dopo la sentenza 566/89 della Corte Costituzionale e tutte le altre della Consulta dopo la sentenza n. 8/2002/QM.
Il Presidente Lazzaro mi aveva promesso che avrebbe riportato la questione alle SS.RR. ed io spero molto che, in diversa composizione, queste ribadiscano, con ancor maggior chiarezza, quello che ritenne il dispositivo della sentenza n. 1/2009/QM che ci dette ragione, ma che la I^ Sezione – che è ormai la sola a cui vengono mandati i giudizi di I.I.S. – si rifiuta di applicare, nel suo significato, così come trascura tutta quanta la giurisprudenza della Corte Costituzionale, dalla sentenza 566/89 fino all’ordinanza 119/2008 (rivolta proprio ai Magistrati della Corte dei Conti).
Quest’ultima ha ribadito che il divieto di cumulo di doppia I.I.S. non esiste più per le pensioni di reversibilità ante ’95 (ord. 119/2008). E ciò senza minimamente evocare concetti improponibili e assenti dalla normativa come il cosiddetto “minimo INPS”.
Il problema appena accennato è di vitale importanza sul piano giuridico, ma forse lo è ancora di più sul piano pratico, perché non appena vengono annullate in sede di Sezioni Centrali le sentenze di I° grado della Corte dei Conti che hanno attribuito la doppia I.I.S. alle vedove (i) dei pensionati deceduti, immediatamente l’INPDAP reclama somme superiori a quelle erogate (imposte+interessi legali).
Sul punto non sono solo io che protesto e mi indigno. Basta rileggere quanto ha detto la II^ Sezione Centrale per valutare quanto è accaduto: “ Ritiene in conclusione questo Collegio che non sia palesemente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 774-776 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 i quali, nell’imporre una interpretazione del sistema che non può che portare a una decisione di siffatte vertenze favorevole all’erario pubblico e sfavorevole al pensionato pretendendo che tale interpretazione abbia efficacia nei procedimento giudiziari in corso, sembrano violare l’art. 111 Cost., che postula il giusto processo, nonché l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e di converso l’art. 117 Cost., a norma del quale l’attività legislativa trova un limite nella necessità del rispetto degli obblighi internazionali”.………..omissis……
Anche questa questione della doppia I.I.S. su pensioni dirette e pensioni di reversibilità ante ‘95 dovrebbe essere riportata alle SS.RR..
Illustre Presidente, ricordando che ho già avuto il piacere di conoscerLa molti anni fa, e premesso tutto quanto Le ho esposto sopra con sincerità, Le chiedo di ricevermi quando ciò Le sarà possibile perché vorrei – proprio come feci con i Suoi predecessori – potere illustrare a viva voce, a nome dei pensionati pubblici da me rappresentati, alcune idee sui problemi che al momento affliggono la giustizia pensionistica.
Grazie fin d’ora della Sua attenzione e cordiali auguri e saluti.
Roma, 12 luglio 2010