L’INPDAP E L’INPS DEVONO RESTITUIRE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCASSATI SENZA RAGIONE PER LA I.I.S.
E’ fondamentale per il rispetto dei diritti e per evitare una ingiusta locupletazione dell’INPDAP e dell’INPS a danno dei cittadini, fare oggetto di indagine e di valutazione la seguente circostanza di fatto.
Durante la vita lavorativa di qualsiasi soggetto iscritto all’Assicurazione Generale Obbligatoria o forme sostitutive di essa, e all’INPDAP per ciò che riguarda il settore pubblico cioè qualsiasi lavoratore del settore pubblico o privato, riscuote la indennità integrativa speciale (o indennità di contingenza) sullo stipendio e su di essa paga i relativi contributi previdenziali fondamentalmente destinati a quello che sarà per essere il trattamento pensionistico.
Orbene, nel caso di percettore di due pensioni l’una a carico dello Stato e cioè dell’INPDAP e l’altro a carico dell’INPS (o gestioni equivalenti) accade che sulla pensione privata pagata dall’ente, questo si rifiuta di pagare la I.I.S. perciò incamera tutta quella parte di contributi corrisposti dal dipendente durante tutta l’attività di servizio sulla parte dello stipendio pagata a titolo di I.I.S. o indennità di contingenza.
Queste somme che non competono all’INPS o alle altre gestioni dell’AGO o dall’INPDAP sono indebitamente percette dagli Enti previdenziali. Se ne deve perciò interrompere la riscossione per il futuro e, ovviamente, per quanto riguarda il passato devono essere restituiti al pensionato che li ha pagati ed affidati agli enti previdenziali durante la sua attività lavorativa.
Poiché il pagamento dei contributi previdenziali rappresenta un’obbligazione legale, venendone meno il presupposto, le somme percepite a tale titolo dall’Ente dovrebbero essere automaticamente restituite allorchè il dipendente va in quiescenza.
Ma poiché è ben difficile che, nella attuale temperie antigiuridica questo accada, la Consulta dei Pensionati mette a disposizione degli aventi diritto l’opera dei suoi legali in tutta Italia, per una azione legale volta al recupero delle ingenti somme prelevate dall’INPS o dagli altri enti dell’A.G.O. (INAIL, ENASARCO, CASSA DI PREVIDENZA o dell’INPDAP etc.) “sine titulo”.
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N.B.
Attenzione! Il fenomeno sopra ricordato si riscontra (sia per i percettori di una pensione pubblica + pensione privata, sia anche per i percettori di due pensioni private e/o di due pensioni pubbliche) perché i contributi versati sulla I.I.S. corrisposta su una delle due non servono a nulla perché, interpretando ad usum delphini l’art. 19 della L. 843/78, l’INPS corrisponde solo una I.I.S. sulle due pensioni.
Anche in questa ipotesi la “Consulta dei Pensionati” è a disposizione degli interessati.